Lo Statuto

Lo Statuto

ASSOCIAZIONE CULTURALE OFFICINA HERMES APS

(Denominazione, sede e durata) 

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in  seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, un’associazione avente la  seguente denominazione: 

“Associazione culturale Officina Hermes APS”, d’ora in avanti denominata “associazione”, con sede  legale nel Comune di Gavorrano, durata illimitata. 

(Scopo, finalità e attività) 

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,  mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle  seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei  propri associati o delle persone aderenti agli enti associati: 

– educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e  successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; 

– interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e  all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata  abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli  animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; 

– interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; 

– ricerca scientifica di particolare interesse sociale; 

– organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale,  incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato  e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; 

– radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto  1990, n. 223, e successive modificazioni;  

– organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; 

– formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo  scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; 

– cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; 

– attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di  concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio  equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area  economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di  lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento  di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da  permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali,  nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; 

– servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge  6 giugno 2016, n. 106; 

– alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive  modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni  sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; 

– accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; 

– agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive  modificazioni; 

– organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; 

– beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone  svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; 

– promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non  armata; 

– promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli  utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità  e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo  2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre  2007, n. 244; 

– riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata”.  

L’associazione si propone come un laboratorio permanente di trasformazione, di creazione e di scambio  culturale e interculturale, un ambito in cui esprimere la propria creatività, un luogo dove arricchirsi e  allargare gli orizzonti della propria mente. L’associazione coinvolge animatori ed educatori specializzati,  musicisti, attori, artisti in genere, personale tecnico ed insegnanti con esperienza pluriennale; tale  sinergia rende l’associazione autonoma ed indipendente per la creazione e la gestione di attività ed  eventi sociali e culturali di ogni genere. L’associazione si fa inoltre promotrice di gruppi di studio  informali finalizzati alla formazione permanente degli adulti e di esperienza teatrale con attori non  professionisti e con attori amatori non udenti e udenti. L’associazione conta, al suo interno gruppi  professionali che si occupano di animazioni per bambini e adulti, promuove e gestisce attività editoriali  volte alla promozione di scrittori e poeti del territorio. Sono scopi e finalità dell’associazione contribuire agli scambi interculturali tra le varie culture europee e extraeuropee, essere veicolo di aggregazione,  assistenza e consulenza negli scambi suddetti e cercare momenti di riflessione e dibattito su lingue e  culture in genere 

L’associazione persegue inoltre le seguenti finalità: 

• promuovere lo studio della musica attraverso una scuola e dei corsi di musica con relativi saggi  di fine anno e organizzare dei seminari, conferenze, laboratori, progetti con le scuole, workshop  e performance (concerti) di natura musicale e attraverso la gestione e la messa a disposizione  di uno spazio prove per i gruppi musicali;

• promuovere la formazione di un proprio gruppo musicale o di un’orchestra con repertorio  proprio, anche in collaborazione con altre realtà private e pubbliche; 

• promuovere corsi teatrali, laboratori per la creazione di marionette e burattini, realizzare  spettacoli per bambini e adulti, creare e comporre musica per il teatro amatoriale, gli spettacoli  di burattini e le animazioni con bambini e adulti; 

• realizzare attività di recupero del patrimonio degli usi tradizionali, di storia e cultura locale e  regionale; 

• realizzare corsi di lingue straniere e di lingua italiana come L2, di LIS (lingua italiana dei segni),  individuali e di gruppo, e corsi di alfabetizzazione per italiani e stranieri, o anche solo per donne; 

• fornire sostegno scolastico pomeridiano e attività di doposcuola destinati ai ragazz i di tutte le  scuole di ogni ordine e grado, allo scopo di aiutare coloro che sono in difficoltà con lo studio e  contrastare così la dispersione scolastica; 

• organizzare campi studio e centri estivi destinati soprattutto alle famiglie con particolari  necessità di tipo lavorativo; 

• organizzare incontri, eventi ed altre iniziative di carattere interculturale, allo scopo di favorire  l’inclusione degli stranieri e l’integrazione culturale e di contrastare fenomeni di intolleranza e  razzismo; 

• collaborare e instaurare relazioni con le amministrazioni comunali e gli enti pubblici stipulando  convenzioni contratti e accordi con consorzi, Enti, privati, e richiedendo contributi, partecipando  attivamente alle forme decentrate del potere locale; con terzi per la gestione e l’erogazione di  servizi al cittadino e per la realizzazione di iniziative di ogni genere e natura, anche sportive, di  eventi e progetti a carattere sociale e culturale; ricercando anche sponsorizzazioni e pubblicità  utilizzando le normative fiscali vigenti che regolano la materia;  

• collaborare anche con altre organizzazioni, associazioni ed imprese locali nell’organizzazione di  incontri, mostre, corsi e conferenze a tema culturale, sportivo, musicale, sulla salute e la  prevenzione, ambientale e sull’educazione ambientale, sulla raccolta differenziata, la Resistenza  partigiana, il lavoro, la pittura, la danza, la medicina, la letteratura, la poesia, il cinema e il  fumetto; 

• sviluppare progetti culturali ed azioni per la realizzazione di attività umane che siano  rigeneratrici;  

• pubblicare e/o presentare libri e autori e promuovere attività di promozione del libro e della  lettura e di animazione culturale presso le biblioteche ed altri spazi a carattere culturale e  ricreativo, sia pubblici che privati, del territorio o extra-territoriali; 

• offrire traduzioni e interpretariato e corsi di lingua ai privati, agli Enti e agli associati; 

• offrire assistenza linguistica ai soci stranieri, residenti o titolari di seconda casa nel comune, o  comunque di passaggio sul nostro territorio, nei rapporti con le autorità e la burocrazia e nella  gestione delle proprie utenze; 

• organizzare escursioni e visite guidate di tipo culturale e ambientale, trekking e passeggiate in  lingua italiana e straniera; 

• organizzare corsi di Feldenkrais, yoga, danza del ventre, danza, teatro e trattamenti benessere  (massaggi sportivi e olistici) per soci; 

• realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e  immobili, impianti e attrezzature e materiali necessari per l’espletamento della propria attività.; 

• organizzare in collaborazione con aziende del territorio degustazioni di prodotti tipici (vino, olio,  cereali, formaggi, verdure, frutta ecc.), visite guidate alle aziende e conferenze su vari temi di coltivazione, produzione, affinamento ecc. a scopo di promozione del territorio. 

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di  qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a  qualsiasi titolo, della quota associativa. 

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle  di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti  con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.  

L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo  settore, – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al  fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza  e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. 

(Ammissione e numero degli associati) 

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla  Legge. 

Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro  che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.  

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda che  dovrà contenere:  

– l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché  recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; 

– la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali  regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; 

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità  perseguite e le attività di interesse generale svolte. 

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio  direttivo, nel libro degli associati.  

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di  ammissione e comunicarla agli interessati. 

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l’ha proposta può entro  60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci  l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione  della sua successiva convocazione. 

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non  sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione  strumentalmente limitativi di diritti o a termine. 

(Diritti e obblighi degli associati) 

Gli associati hanno il diritto di:  

– eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; 
– esaminare i libri sociali; 
– essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento; – frequentare i locali dell’associazione;
– partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione; – concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività; 
– essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate; 
– prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i  libri associativi; 

Gli associati hanno l’obbligo di: 

– rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni; 
– svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di  lucro, anche indiretto; 
– versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini  annualmente stabiliti dall’Assemblea; 

(Perdita della qualifica di associato) 

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. 

L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti  interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa  gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con  voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà  essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. 

L’associato può sempre recedere dall’associazione.  

Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio  direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente  all’associato. 

La dichiarazione di recesso ha effetto in occasione della prima assemblea utile. 

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili. 

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.  Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul  patrimonio della stessa.  

(Organi) 

Sono organi dell’associazione: 

– L’Assemblea;  
– Il Consiglio direttivo  
– Il Presidente; 
– Il/la vicepresidente 
– Il segretario 
– L’Organo di controllo; 

(Assemblea) 

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli  associati. 

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di  tre associati. L’assemblea si potrà tenere anche online qualora non fosse possibile tenerla altrimenti.  La convocazione dell’Assemblea avviene o mediante comunicazione scritta, e/o sito/social  media/locandine, comunicazione affissa nelle bacheche dell’associazione contenente il luogo, la data e  l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno dieci giorni prima della data  fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati. 

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta  richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. 

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili: 

– nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della  revisione legale dei conti; 
– approva il bilancio di esercizio; 
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del  Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; – delibera sulla esclusione degli associati;  
– delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto; 
– approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari; 
– delibera lo scioglimento; 
– delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione; 
– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua  competenza. 

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli  associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati  presenti, in proprio o per delega. 

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle  che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. 

Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto  favorevole della maggioranza dei presenti. 

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole  di almeno ¾ degli associati. 

(Consiglio direttivo) 

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale  risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.  

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto  di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.  

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo: 

– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea; 
– formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea; – predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al  raggiungimento delle soglie di legge; 
– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica  dell’esercizio; 
– deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati; 
– deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati; 
– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati; 

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra cinque e sette, nominati  dall’Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili. 

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli  enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. 

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.  Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. 

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere  non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non  si prova che i terzi ne erano a conoscenza. 

(Presidente) 

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei  confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. 

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni  volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei  presenti. 

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca  l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.  

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione  sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta. 

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato  nell’esercizio delle sue funzioni. 

Il segretario 

Il segretario provvede alla stesura dei verbali degli organi e alla gestione della corrispondenza nonché  alla comunicazione delle convocazioni e alla tenuta del libro dei soci e dei volontari. 

(Organo di controllo) 

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.  

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere  scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale,  i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.  

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di  corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231,  qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e  sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1,  art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti  nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle  finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato  redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio  svolto dai sindaci. 

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente,  ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie  sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.  

(Revisione legale dei conti) 

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge,  l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti  nell’apposito registro. 

(Patrimonio) 

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate  comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo  perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

(Divieto di distribuzione degli utili) 

Ai fini di cui al precedente art. 12, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili  ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e  collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di  ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. 

(Risorse economiche) 

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento  della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e  lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività  diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore. 

(Bilancio di esercizio) 

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni  anno. 

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla  chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo  settore. 

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art.  2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa  o nella nota integrativa al bilancio. 

(Bilancio sociale e informativa sociale) 

Se i ricavi, rendite proventi o entrate comunque denominate superassero i 100.000 di euro annui  l’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali 

emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di  amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.  

Se i ricavi, rendite proventi o entrate comunque denominate superassero i 100.000.000 di euro annui  l’associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare  nel proprio sito internet il bilancio sociale.  

(Libri) 

L’associazione deve tenere i seguenti libri: 

– libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo; 
– registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale; – libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i  verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo; 
– libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso  organo; 
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso  organo; 
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura  dell’organo cui si riferiscono. 

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi mediante richiesta scritta indirizzata al  Consiglio direttivo.  

(Volontari) 

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in  favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie  capacità.  

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche  indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. 

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. 

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e  documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. 

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del  Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo  e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. 

(Lavoratori) 

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di  altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle  attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. 

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero  dei volontari o al 5% dei l numero degli associati.

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo) 

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo  dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva  diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle  more della piena operatività del suddetto Ufficio.  

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati. 

(Rinvio) 

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e  dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio  2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice  civile.